1. La sospensione della applicazione delle regole o degli istituti di cui all'articolo 130 non può comportare la attuazione di misure comunque incidenti sulla qualità e sulla quantità della pena o sul grado di libertà personale del detenuto, nonché di misure che, per il loro contenuto, non sono riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza o sono inidonee o incongrue rispetto a tali esigenze con una portata puramente afflittiva, nonché, infine, di misure che violano il divieto costituzionale di disporre trattamenti contrari al senso di umanità e l'obbligo di tenere conto della finalità rieducativa che deve connotare la pena.
2. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge può comportare:
a) la determinazione dei colloqui in non meno di due ore e in non più di quattro ore al mese, distribuite in non
b) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
c) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
d) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a dieci persone, a una durata non inferiore a due ore al giorno e non superiore a quattro ore al giorno. Dopo i primi due anni, devono essere concesse quattro ore al giorno. In ogni caso, la permanenza nella camera di pernottamento
3. Nei casi di applicazione del regime di massima sicurezza la direzione dell'istituto richiede all'autorità competente la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25. In applicazione delle disposizioni dello stesso articolo, possono anche essere richieste limitazioni della corrispondenza epistolare e telegrafica e della ricezione della stampa. Analogamente si deve provvedere per disporre la sottoposizione dei colloqui a controllo auditivo o a registrazione o a entrambi.